Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24594 del 11/08/2023 (Rv. 668650 - 01)
Assicurazione - assicurazione marittima ed aerea - riassicurazione -Assicurazione per la perdita della vita di un passeggero - Disciplina dell'art. 547 c.n. - Abrogazione - Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo - Applicazione della disciplina civilistica - Fattispecie.
Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24594 del 11/08/2023 (Rv. 668650 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1885, Cod_Civ_art_2952