Termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4271 del 16/02/2024 (Rv. 670105-01)
Trasporto marittimo di persone - Domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale - Termine di prescrizione - Individuazione - Art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 - Applicabilità a fatti antecedenti la data di esecuzione - Esclusione - Artt. 94 e 95 del codice del consumo nella formulazione applicabile ratione temporis - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di trasporto marittimo di persone, alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale - non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell'ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 del codice del consumo che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico - si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418 c.n. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a danni derivanti da fatti avvenuti in data - 12 agosto 2007 - antecedente a quella del 31 dicembre 2012 dalla quale la Convenzione è in vigore, per l'Italia e l'Unione europea ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4271 del 16/02/2024 (Rv. 670105-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2951