Termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7429 del 20/03/2024 (Rv. 670504-01)
Avvocati, procuratori e patrocinatori legali - avvocato e procuratore - onorari - Compensi professionali - Relativi a giudizio amministrativo poi dichiarato estinto in assenza di presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al giudice amministrativo - Esclusione - Dalla pronuncia del decreto di estinzione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7429 del 20/03/2024 (Rv. 670504-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2957