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Termine - Prescrizione breve ex art. 1, commi 4 e 5, della l. n. 205 del 2017 - Termine biennale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 (Rv. 671347-01)

Fatture relative al settore idrico - Scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020 - Applicabilità - Decorrenza - Condizioni - Limiti.

In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 (Rv. 671347-01)