Sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione risarcitoria civile - Termine prescrizionale civilistico - Applicabilità - Momento di decorrenza - Identificazione.
Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024 (Rv. 671141-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947