Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza - Rimedi - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014