procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014