procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - convalida - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014
Condizioni legali per la sua emanazione - Individuazione - Ordinanza di convalida emessa in assenza dei presupposti di legge - Conseguenze - Appello - Ammissibilità - Mancato esame di questione di merito rilevabile "ex officio" (nullità del contratto) - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014