Decreto ingiuntivo - Opposizione - Carenza dei requisiti per la legittima emissione del provvedimento monitorio - Rilevanza solo sul regolamento delle spese processuali - Conseguenze in tema di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014