procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014
Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizioni ex artt. 645 e 650 cod. Proc. Civ. - Ammissibilità - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. Proc. Civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. Proc. Civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. Proc. Civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014