Ordinanza adottata ex art. 665 cod. proc. civ. - Successiva riassunzione del giudizio per la fase di merito - Sentenza confermativa dell'ordinanza di rilascio - Appello - Motivi attinenti alla validità del provvedimento provvisorio - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006
L'ordinanza ex art. 665 cod. proc. civ. è dichiarata espressamente inimpugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006