Successiva purgazione della mora da parte del conduttore intimato - Gravità del pregresso inadempimento - Accertamento nell'ambito del giudizio ordinario di risoluzione seguito alla fase sommaria - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005
In tema di locazioni, la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto per morosità, non è ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua successivamente al pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005