procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005
Revoca - Effetti - Domanda di restituzione delle somme pagate - Previo passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di sospensione del giudizio di restituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005