procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008
Eccezione di pagamento - Rapporto pluriennale di fornitura - Richiesta dell'opposto di pagamento della differenza tra quanto complessivamente dovuto e percepito - Domanda nuova - Esclusione - Conseguenze sull'onere della prova a carico del creditore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente eccepisca e dimostri di aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l'obbligazione posta a base del provvedimento monitorio, non costituisce domanda nuova, all'interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura incontestatamente intercorso tra le parti, la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, non risultando diverso né il "petitum" (per la stessa entità della somma residua) né la "causa petendi" (trattandosi di esposizioni debitorie relative al medesimo rapporto). Spetta però al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare che il pagamento effettuato debba imputarsi all'estinzione parziale del debito complessivo, estendendo l'indagine all'intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell'efficacia dell'imputazione di pagamento eseguita dal debitore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008