procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008
Presupposti - Irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo - Nozione - Riferibilità alla nullità della notificazione - Inclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Conversione della proposta opposizione all'esecuzione fondata su detta irregolarità in opposizione tardiva - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008
L'ingiunto, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., é legittimato a proporre, entro il termine di cui al terzo comma della norma citata, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, in essa ricomprendendosi tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata; il predetto non può, invece, proporre opposizione all'esecuzione se, a causa dell'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non ha di quest'ultimo avuto conoscenza né l'opposizione all'esecuzione proposta, fondata su detta irregolarità, può convertirsi in opposizione tardiva al medesimo decreto ove non ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 650 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008