procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Violazione del diritto di difesa e di parità delle parti - Esclusione
costituzione delle parti - dell'attore - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Violazione del diritto di difesa e di parità delle parti - Esclusione - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario), anche quando l'opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. n. 18 del 2008). Quest'ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell'opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008