procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008
Opposizione dell'intimato - Deduzione dell'esistenza di altro contratto con scadenza posteriore - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Domanda successiva di risoluzione proposta dal locatore alla stregua del dedotto secondo contratto - Ammissibilità della sua proposizione con la memoria di cui all'art. 426 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Configurabilità come mera "emendatio libelli". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008
Qualora venga intimata licenza per finita locazione ad una certa data e l'intimato si opponga deducendo l'esistenza di altro contratto con scadenza posteriore, il locatore può proporre con la memoria integrativa, successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. proc. civ. (che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena), domanda di risoluzione alla stregua del secondo contratto, trattandosi di "emendatio libelli", cioè di mera specificazione dell'originaria domanda di risoluzione avanzata in sede sommaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008