procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - dopo la convalida – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10594 del 23/04/2008
Impossibilità dell'intimato o, se costituito, del suo difensore a comparire - Improvviso o imprevedibile malore - Forza maggiore - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico dell'intimato - Accertamento dei presupposti riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10594 del 23/04/2008
Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 cod. proc. civ., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il malore denunciato - sindrome diarroica - integrasse un impedimento idoneo a giustificare la impossibilità per il ricorrente di partecipare all'udienza di convalida della licenza di finita locazione, non essendo la mera invocazione di un malore sufficiente per ritenere dimostrata tale impossibilità e non risultando provato il nesso causale tra il documentato malore e la mancata comparizione, anche in virtù del comportamento successivo dell'opponente).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10594 del 23/04/2008