procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
Fondamento anche parziale dell'opposizione alla data di emissione del decreto - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Estinzione del debito successiva o coeva alla suddetta data - Revoca - Sussistenza - Spese del procedimento - A carico dell'ingiunto - Opponibilità del pagamento in sede esecutiva - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (in base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva posto le spese del giudizio a carico dell'ingiunto, il quale aveva proceduto al pagamento dell'importo dovuto nella stessa data in cui era stata emessa l'ingiunzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007