procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - intimazione di licenza o di sfratto - per morosità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010
Locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo - Offerta o pagamento del canone dopo l'intimazione di sfratto - Effetti - Inoperatività della clausola risolutiva espressa nel susseguente giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010
Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, terzo comma, cod. proc. civ.), nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ., dalla data della domanda - che é quella già avanzata ex art. 657 cod. proc. civ. con l'intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto - il conduttore non può più adempiere.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010