procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
Inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Pronuncia di inefficacia - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui è stato adottato (nella specie sentenza, anziché ordinanza) è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., detta nullità si estende al provvedimento, emesso in forma di decreto "inaudita altera parte", con il quale il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010