procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009
Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza - Denuncia della sola irregolarità della notifica - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009