Individuazione del momento di decorrenza del termine di dieci giorni per la sua proponibilità - Dall'accesso dell'ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 04/06/2009
La "ratio" della norma di cui al secondo comma dell'art. 668 cod. proc. civ., in base alla quale l'opposizione tardiva alla convalida non è ammissibile se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione, mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine per valutare se formulare tale opposizione, decorrente dal momento in cui essa viene ad effettiva conoscenza del provvedimento pregiudizievole, il quale va individuato in quello dell'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione, munito del titolo esecutivo di rilascio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 04/06/2009