procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014
Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. - Deducibilità - Mezzi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014