Attestazione di cancelleria e decreto di esecutorietà del giudice - Differenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013
La dichiarazione di esecutività emessa dal giudice ex art. 647 cod. proc. civ. è provvedimento, di natura giurisdizionale, diverso dalla mera attestazione, da parte del cancelliere, della mancata opposizione dell'ingiunto, nel termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., che ne costituisce solo il presupposto di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013