Procedimenti sommari - Ingiunzione - Notificazione
Tardività - Opposizione dell'intimato - Effetti - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.