Restituzione della somma corrisposta in eccedenza - Ordine giudiziale emesso in difetto di apposita domanda - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7220 del 21/03/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7220 del 21/03/2013
È affetta dal vizio di ultrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., la decisione resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale - revocato parzialmente il provvedimento monitorio - ordini, in assenza di apposita domanda, la restituzione della somma versata in eccedenza in forza di esso, ritenuta la restituzione "necessaria conseguenza" della revoca parziale, atteso, invece, che la domanda di restituzione di una parte della somma compresa nel decreto ingiuntivo presenta una propria autonomia rispetto alla richiesta, sia pur implicita, di revoca parziale del decreto stesso, da rapportarsi alle ragioni su cui l'ingiunto ha fondato i motivi di opposizione.