Somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione delle somme nel corso del giudizio di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015