Decreto ingiuntivo - Contrarietà a precedente giudicato - Conoscenza di tale motivo il termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. - Mancata opposizione - Revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. - Inammissibilità.
È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22308 del 03/11/2016