Oggetto del giudizio.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e non già stabilire, salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria (art. 646, 649 cod. proc. civ.) e dell'incidenza delle spese della fase monitoria, se l'ingiunzione sia stata emessa o no legittimamente, in relazione alle Disposizioni previste dagli art. 633, 639 per l'emanazione del provvedimento monitorio. ( Conf 7224/87, mass n 455339; ( Conf 7777/87, mass n 455613).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5185 del 28/11/1989