Opposizione - In genere.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati "nuovi", sicché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della l. n. 353 del 1990).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 04/04/2017