Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
Ricorso monitorio nei confronti di più coobbligati - Omessa rilevazione "ex officio" della incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. - Mancata opposizione al decreto da parte di uno dei debitori ingiunti - Conseguenze - Radicamento della competenza territoriale presso il foro scelto dall’ingiungente - Esclusione - Possibilità per gli altri debitori ingiunti di far valere la competenza territoriale convenzionale esclusiva - Sussistenza.
Nelle ipotesi di omessa rilevazione “ex officio” della incompetenza territoriale ex artt. 28 e 29 c.p.c., o di mancata opposizione al decreto monitorio da parte di uno dei debitori ingiunti, va escluso che la competenza ex art. 637 c.p.c. si possa radicare presso il foro generale del debitore non-opponente sulla base di una scelta “arbitraria” compiuta dal creditore e possa precludere agli altri condebitori la facoltà di far valere quella convenzionale esclusiva riferibile anche al debitore-non opponente nei cui confronti l'efficacia esecutiva del decreto sia divenuta incontestabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017