Sentenza di accoglimento dell’opposizione – Effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo – Sussistenza - Riforma in appello di tale decisione – "Riviviscenza" del decreto ingiuntivo – Esclusione – Conseguenze sul processo esecutivo fondato sul provvedimento monitorio.
L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017