Opposizione a decreto d'ingiunzione - Cass. 13530/2019
Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13530 del 20/05/2019 (Rv. 653960 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie