Condanna dell’opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall’opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Cass. Ord. 16431/2019
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Parte soccombente - Nozione - Condanna dell’opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall’opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Irrilevanza ai fini del principio di cui all’art. 91 c.p.c. - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione In genere.
Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019 (Rv. 654608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_648