Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il "fumus" del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24658 del 03/10/2019 (Rv. 655421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_648