Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Cass. n. 26993/2020
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell’opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26993 del 26/11/2020 (Rv. 659985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645, (Legge Falliment. art. 24 = Dlgs_14_2019_art_032)