Notifica dopo il decorso del termine di efficacia – Cass. n. 27062/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Termine - Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645