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Ordinario giudizio di cognizione – Cass. n. 32792/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere - Ordinario giudizio di cognizione - Condizioni dell'azione - Sussistenza al momento della sentenza - Sufficienza.

 

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiche le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645

 

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Cassazione

32792

2021