Principio della inammissibilità dell'appello contenente censure su soli vizi processuali – Cass. n. 42040/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Principio della inammissibilità dell'appello contenente censure su soli vizi processuali - Applicabilità al motivo d'appello afferente alla tardiva costituzione dell'opponente - Esclusione - Fondamento - Interesse dell'opposto ad ottenere una pronuncia sul punto - Ragioni.
Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con cui si denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, non opera quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che tale accertamento non incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, comportandone la declaratoria di improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di credito fatto valere col provvedimento monitorio, determinando la sua definitività e, di conseguenza, l'incontestabilità della pretesa creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, ancorché svincolata dalla decisione sul merito della controversia, non potendo il giudice del gravame, una volta ritenuta fondata l'eccezione, accedere all'esame del merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 42040 del 30/12/2021 (Rv. 663402 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_645