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Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio – Cass. n. 40857/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni - Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell'obbligo di manleva nei confronti dell'amministratore del supercondominio - Esclusione - Fondamento.

 

Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117 bis, Cod_Civ_art_1131

 

Corte
Cassazione

40857

2021