Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza – Cass. n. 4676/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - effetti del giudicato - Notifica del ricorso e del decreto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza - Nuovo termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Decorrenza dal passaggio in giudicato.
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c. c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023 (Rv. 666958 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_2953