Processo sommario di cognizione - Termine per la costituzione del convenuto ex art. 702- bis, comma 3, c.p.c. - Perentorietà - Fissazione di un termine maggiore da parte del giudice - Conseguenze.
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22205 del 24/07/2023 (Rv. 668606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_152