Skip to main content

D'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)

Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1965