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D'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)

Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione.

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art._307