procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014
Prove richieste in primo grado e non ammesse - Motivo impugnazione specifico - Necessità - Sussistenza - Mancata riproposizione nelle istanze istruttorie nelle udienze in primo grado successive alla prima - Rinuncia tacita - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non avere ripetuto l'istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l'abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un'ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014