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procedimenti speciali‭ ‬-‭ ‬procedimenti in materia di lavoro e di previdenza‭ ‬-‭ ‬procedimento di primo grado‭ ‬-‭ ‬passaggio dal rito ordinario al rito speciale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27519‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭

Mutamento del rito da ordinario a speciale‭ ‬-‭ ‬Rimessione in termini rispetto a preclusioni già maturate‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Atti compiuti prima del mutamento del rito‭ ‬-‭ ‬Valutazione secondo le regole del rito ordinario‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Domande riconvenzionali proposte anteriormente al mutamento di rito con accettazione del contraddittorio‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27519‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭


Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario,‭ ‬ma,‭ ‬sul piano formale,‭ ‬gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario,‭ ‬sicché sono ammissibili le domande di ripetizione di somme asseritamente pagate in esubero a titolo di canone di locazione e di restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale,‭ ‬perché proposte prima del mutamento del rito ex art.‭ ‬426‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬ove vi sia stata accettazione del contraddittorio sul punto.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27519‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭