procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14499 del 26/06/2014
Principio dell'interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione - Ambito applicativo - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14499 del 26/06/2014
Nel rito del lavoro, qualora la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo, non si applica il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione, che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni invece contenute nell'altro, dovendosi individuare la portata precettiva della pronuncia giurisdizionale tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo. (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio, ha cassato la sentenza di appello, nel cui dispositivo risultava la sola regolazione delle spese di lite, mentre era del tutto omessa la statuizione di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di primo grado, e, quindi, la decisione di rigetto della domanda introduttiva proposta).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14499 del 26/06/2014