Costituzione almeno dieci giorni prima della udienza - Tempestività - Accertamento - Criteri. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006