Procedimento in materia di locazione come disciplinato dalla legge n. 353 del 1990 - Mutamento del rito ex artt. 667 e 426 cod. proc. civ. - Facoltà per le parti di depositare memorie integrative - Sussistenza - Possibilità di introdurre con le stesse domande nuove - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità rilevabile anche d'ufficio - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005
In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla legge n. 353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005